mercoledì 19 ottobre 2011

Direttiva n. 88 del 3/10/2011 sulle prove INVALSI per l’a.s. 2011/2012

per i docenti non c’è alcun obbligo nè di somministrazione nè di inserimento dei dati di contesto e dei risultati 
Invitiamo tutti, qualora i dirigenti scolastici tentino ditrovare adeguato spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività..”, a rifiutare che ciò avvenga con un voto (che è obbligatorio dare, lo ricorda anche la nota) contrario!
  di Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova
18 ottobre 2011

Resa nota la Direttiva n. 88 del 3/10/2011 sulle prove INVALSI per l’a.s. 2011/2012



In data odierna mediante una nota firmata dalla dr.ssa Palumbo direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica  (MIURA00DGOS prot. 6830 R.U./U./) è stato reso noto il testo della direttiva ministeriale n°88 - Obiettivi delle rilevazioni nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti – a.s. 2011/2012.
Ci riserviamo di commentarne dettagliatamente il testo in un prossimo post, ma alcune cose ci sembra doveroso segnalarle già dopo una prima lettura.
Per gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e delle classi prime e terze della scuola secondaria di I grado costituiranno riferimento, per la definizione delle prove e per la valutazione dei loro esiti, le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del d.lgs.19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 2007.
Per gli alunni delle classe seconde della scuola secondaria di II grado si dovrà tener conto, per la definizione delle prove e per la valutazione dei loro esiti, del documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007, n 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; pertanto la rilevazione nazionale degli apprendimenti dovrà fare riferimento, per quanto riguarda l’italiano, all’asse culturale dei linguaggi e, per quanto riguarda la matematica, all’asse culturale matematico così come definiti dal documento tecnico allegato al regolamento sull’obbligo di istruzione.
Per gli alunni delle classi quinte della scuola secondaria di II grado (e questa è la vera novità!), in un quadro di graduale attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425 come sostituito dall’art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, l’INVALSI valuterà, limitatamente all’italiano, i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando un campione significativo di prove scritte delle diverse tipologie, relativo a tutti gli ordini e gli indirizzi di studio del secondo ciclo di istruzione. La rilevazione avrà come riferimento gli obiettivi di apprendimento propri dei percorsi di studio del vecchio ordinamento e riguarderà alcune provincie del nord, del centro e del sud del Paese .
L’INVALSI realizzerà inoltre uno studio di fattibilità per l’introduzione di prove standardizzate nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti e l’autonomia scolastica.
Quindi qualcosa si è inceppato nel perfido meccanismo dell’Invalsi: per le classi conclusive della scuola superiore non si predisporranno appositi test (come ventilato solamente pochi giorni fa dal ministro Gelmini) ma ci si limiterà ad “uno studio di fattibilità per l’introduzione di prove standardizzate nell’ambito dell’esame di Stato”: evidentemente l’operazione risulta molto meno semplice da realizzare di quanto si pensasse, visto che, in linea teorica, i test avrebbero dovuto essere già parte integrante dell’esame di stato da questo anno scolastico.
Per la prova nazionale compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si provvederà con la circolare di trasmissione della direttiva n .87 del 03/10/2011 (dovrebbe essere resa nota nei prossimi giorni), riguardante i criteri di predisposizione dei testi della prova scritta da parte dell’Istituto.
Viene inoltre ricordato cheper la piena ed efficace realizzazione della rilevazione è indispensabile la collaborazione sia degli Uffici Scolastici regionali e delle loro articolazioni sul territorio, sia delle istituzioni scolastiche, come già precisato nella nota n. 2792 del 20 aprile 2011, che richiama la necessità del concorso istituzionale di tali soggetti. A livello di scuola, la collaborazione riguarda la raccolta e l’inserimento dei dati di contesto necessari per il calcolo del valore aggiunto, la somministrazione delle prove e la trascrizione dei risultati sui fogli risposta, secondo le indicazioni che saranno tempestivamente fornite dall’INVALSI. Nelle scuole campione, quindi, gli osservatori esterni provvederanno alla correzione delle prove, con la collaborazione di docenti della scuola titolari degli insegnamenti oggetto della rilevazione, alla trascrizione dei risultati sui fogli risposta e all’inserimento a sistema dei dati
Gli impegni connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare adeguato spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L.. Inoltre il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L.
Restano quindi pienamente confermate tutte le osservazioni già fatte lo scorso anno scolastico: per i docenti non c’è alcun obbligo nè di somministrazione nè di inserimento dei dati di contesto e dei risultati (“A livello di scuola, la collaborazione riguarda la raccolta e l’inserimento dei dati….”) tanto è vero che il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, cioè come retribuzione per attività aggiuntive e, in quanto tali, da svolgersi solo su base volontaria.
Invitiamo tutti, qualora i dirigenti scolastici tentino ditrovare adeguato spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività..”, a rifiutare che ciò avvenga con un voto (che è obbligatorio dare, lo ricorda anche la nota) contrario!

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