Non pagano più gli scatti per il 2011, nel 2012 è da vedere. Cosa accadrà per il 2013 e 2014?
di Osvaldo Roman
E’ noto, ma ne parlano poco quei sindacati che hanno concorso alla sua realizzazione che con la manovra attuata con il Decreto legge n.78/10, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si è determinatala cancellazione permanente di tre anni (2010-2011-2012) della carriera del personale Docente e ATA.
La retribuzione degli scatti maturati, dal medesimo personale, nello stesso periodo, doveva essere garantita con una parte delle risorse del 30% destinato al merito, secondo quanto stabilito all’art. 64 della legge 133/08.
Tale scelta, avrebbe dovuto comportare in termini finanziari, come stabilito dalla relazione tecnica al decreto, per la sola categoria dei dipendenti del comparto scuola, un grave danno economico, corrispondente ad un risparmio della spesa pubblica al 2047 di 18,72 miliardi di euro.
Si è voluto sino ad oggi occultare che, la previsione di retribuire gli scatti maturati nel triennio 2010-2011-2012 utilizzando le suddette risorse, identificate rispettivamente in 410- 664 e 956 milioni di euro, qualora confermate nei rispettivi bilanci annuali, non ha modificato gli effetti economici e giuridici di cui al comma 23 dell’art. 9 della legge 122/10.
Tale circostanza ha trovato conferma nella Decisione di finanza pubblica 2011-13 ove i tali tagli sono indicati rispettivamente alla Tabella 2.10 in 320, 640, 960 milioni di euro, come componenti del saldo primario. Analogamente essa risulta confermata nel DEF 2011, come riportato nella Tavola VI.I della Sezione I, : per 418 milioni di cui 320 della scuola nel 2011, per 812 mln ( di cui 640 per la scuola) nel 2012, per 1124mln ( di cui 960 per la scuola) nel 2013.
C’è da segnalare che infine il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 12, emanata ad aprile e resa nota nel giugno 2011, interpreta la legge 122 del luglio 2010, che ha bloccato contratti e anzianità nel settore della scuola e, in forme diverse, nel resto del pubblico impiego, affermando che:“L’art. 9, comma 23, primo periodo, stabilisce che per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Ferma restando la non utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici dell’intero triennio 2010/2012, si evidenzia comunque la possibilità di intervenire sugli effetti della norma in esame ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, comma 14, e all’art. 9, commi 1 e 23, ultimo periodo, del decreto legge in esame, come modificato in sede di conversione".
Nell’anno scolastico 2010-2011, utilizzando 320 milioni dei fondi immessi nel bilancio 2010, (Missione Fondi da ripartire capitolo 1298) il governo ha provveduto con il D.I. n 3 del 14 gennaio 2011 a garantire il pagamento degli scatti maturati con l’anno 2010.
La Relazione della Corte dei Conti che accompagna il Rendiconto 2010 del Bilancio del Miur, afferma che nel presente anno scolastico non potranno essere pagati ai docenti e agli ATA gli scatti retributivi maturati nel 2011. Si tratta di ben 664 milioni di euro che anche dopo le riduzioni apportate in sede di legge di assestamento, in gran parte, non risulterebbero più disponibili nel bilancio 2011 a causa della norma di salvaguardia che opera in conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa previsti dall’art.64 della legge 133/08.
In effetti c’è da osservare che la causa di tale mancato raggiungimento di riduzione della spesa non dipende, come erroneamente affermato nella Relazione della Corte dei Conti, dalla mancata riduzione degli organici determinatasi come effetto della sentenza n.200/2009 della Corte costituzionale, sulla competenza esclusiva delle Regioni in materia di razionalizzazione della rete scolastica, ma dal verificarsi di un consistente numero di docenti soprannumerari determinato dalle modalità singolari del riordino effettuato nella scuola secondaria superiore.
Infine, riferendosi ai più recenti sviluppi, non ha destato la dovuta attenzione il fatto che l’art.16 del DL 98/11(legge 111/11) ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime.
Tale previsione di fatto determina nella scuola una proroga, del blocco, anche per i precari neo nominati in ruolo, degli scatti retributivi che saranno maturati negli anni 2013 e 2014.
Il guaio è che fino ad oggi nessuno ha chiarito come si applica per la scuola quel “vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale” buttato lì, con brunettiana spensieratezza, senza una copertura finanziaria analoga a quella individuata per il comma 23, art.9, della legge 122/10.
Nessun commento:
Posta un commento